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05.04.2006 Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 187
Il 6 ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 187, titolato “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori dei rischi derivanti da vibrazioni meccaniche”, inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Il decreto suddivide le vibrazioni in due categorie: - trasmesse al sistema mano-braccio (es. di sorgente: smerigliatrice, trapano a percussione, ecc.) - trasmesse al corpo intero (es. di sorgente: carrello elevatore, veicoli industriali, ruspa, macchinari, presse ecc.). Gli obblighi di valutazione / misurazione dell’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori decorrono dal Il decreto individua due valori limite: - VALORI D’AZIONE: valori a partire dai quali devono essere attuate adeguate misure di prevenzione e protezione. - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE: livelli di esposizione il cui superamento è vietato. Sulla base di quanto sopra, il datore di lavoro deve quindi aggiornare la valutazione dei rischi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 626/94.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti sorveglianza sanitaria. Per le attrezzature di lavoro messe a disposizione anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione, tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l’obbligo dei valori limite previsti dalla nuova disciplina decorre dal 6 luglio 2010.
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